Circolare 52

Circolare n.52 limite consentito di assenze

limite consentito di assenze

Si invitano i Docenti Coordinatori ad illustrare efficacemente alle classi l’articolo 14 comma 7 del D.P.R. 122/09, comunicando immediatamente alle famiglie i casi di assenze frequenti, citato integralmente:

  • a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

 

Il Collegio dei Docenti, premesso che le certificazioni per gravi patologia/grave malattia andrebbero prodotte all’insorgenza della malattia, ha stabilito che le certificazioni finalizzate ad ottenere la deroga alla frequenza obbligatoria dovranno essere consegnate entro il 15 maggio 2025.

 

 

Civitavecchia, 10/10/2024

Documenti

CIRCOLARE N 52

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